OPERE INTERNE
(art. 5 del vigente regolamento edilizio)
 

Responsabile:  Geom. Randazzo Nicolò  tel. 091/8128203

Opere soggette a comunicazione opere interne
 

Non sono soggette a concessioni né  ad autorizzazioni, bensì a comunicazione, le opere interne alle costruzioni, a condizione che l'esecuzione di tali opere non comporti:

a) modifiche alla sagoma d'ingombro della costruzione;

b) modifiche dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze;

c) aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari;

d) modifiche alla destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;

e) pregiudizio alla statica dell'immobile.

Ove gli interventi di cui al precedente comma si eseguano su immobili ricadenti in zona territoriale omogenea "A" del vigente P.R.G., dovranno essere rispettate le originarie caratteristiche costruttive.

Sono, altresì, da considerare opere interne, quindi soggette al regime della comunicazione:

a) l'eliminazione e/o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse;

b) la chiusura di verande o balconi con strutture precarie, a condizione:

  • che: tali verande o balconi non prospettino su pubbliche strade o piazze.

  • che siano realizzate con strutture prefabbricate amovibili, cioè senza realizzazione di opere murarie;

  • che non siano demoliti i muri di tompagnamento;

  • che siano collocate esclusivamente strutture precarie verticali, cioè con solette superiori preesistenti.

La chiusura di verande balconi con strutture precarie (senza solette), ove ricadano in aree soggette a vincoli di tutela non possono considerarsi tra le opere interne.

 

webmaster Erina Gaeta