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Non sono
soggette a concessioni né ad autorizzazioni, bensì a
comunicazione, le opere interne alle costruzioni, a condizione che
l'esecuzione di tali opere non comporti:
a)
modifiche alla sagoma d'ingombro della costruzione;
b)
modifiche dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze;
c) aumento
delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari;
d)
modifiche alla destinazione d'uso delle costruzioni e delle
singole unità immobiliari;
e)
pregiudizio alla statica dell'immobile.
Ove gli
interventi di cui al precedente comma si eseguano su immobili
ricadenti in zona territoriale omogenea "A" del vigente P.R.G.,
dovranno essere rispettate le originarie caratteristiche
costruttive.
Sono,
altresì, da considerare opere interne, quindi soggette al regime
della comunicazione:
a)
l'eliminazione e/o lo spostamento di pareti interne o di parte di
esse;
b) la
chiusura di verande o balconi con strutture precarie, a
condizione:
-
che: tali
verande o balconi non prospettino su pubbliche strade o piazze.
-
che siano
realizzate con strutture prefabbricate amovibili, cioè senza
realizzazione di opere murarie;
-
che non
siano demoliti i muri di tompagnamento;
-
che siano collocate
esclusivamente strutture precarie verticali, cioè con solette
superiori preesistenti.
La chiusura di verande
balconi con strutture precarie (senza solette), ove ricadano in
aree soggette a vincoli di tutela non possono considerarsi tra le
opere interne.
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