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Possono,
invece, essere eseguite senza alcuna formalità preventiva
le sotto elencate opere:
a)
interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b)
recinzioni di fondi rustici realizzati conformemente a quanto
previsto dall’art. 65.4;
c) strade
poderali fino ad una larghezza massima di mt.3,00;
d) opere di
giardinaggio;
e)
risanamento e sistemazione dei suoli agricoli, anche se occorrono
strutture murarie aventi altezza massima di mt. 1,50;
f)
costruzioni di serre;
g)
cisterne ed opere connesse interamente interrate e coperte;
h) opere di
smaltimento delle acque piovane;
i)
interventi riguardanti la installazione di segnaletica stradale
orizzontale e verticale, in applicazione del codice della strada.
Le opere previste ai punti c, e , f
comportano una alterazione dello stato dei luoghi che in zone
vincolate ai sensi delle leggi 1497/39 e 431/81 oggi D. Lgs.
490/99 non si ritiene ammissibile se non previo parere della
Soprintendenza.
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