Concessioni edilizie
(art. 3 del vigente regolamento edilizio)

Responsabile:  Geom. Lazzara Antonino  tel. 091/8128208

Opere soggette a concessione
 

E' subordinata a concessione  l'esecuzione delle seguenti opere:

a) nuove costruzioni;

b) opere di  urbanizzazione secondaria e  quelle di urbanizzazione primaria che comportano, per dimensioni o caratteristiche,  una rilevante trasformazione urbanistica del territorio;

c) ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni totali o parziali;

d) trasformazione alla distribuzione interna, con esclusione delle opere di cui al successivo art.5.;

e) ristrutturazione di fabbricati, con esclusione degli interventi di cui al successivo art. 4.1., lettere a)  e  b);

f) interventi volti, anche senza l’esecuzione di opere edilizie a mutare destinazione d’uso in singole unitā immobiliari e in unitā immobiliari residenziali;

g) interventi volti, anche senza l’esecuzione di opere edilizie, a frazionare singole unitā immobiliari in pių unitā;

h) modifiche dei fronti di fabbricati prospicienti pubbliche strade o piazze;

i) chioschi permanenti o provvisori;

l) muri di sostegno con altezza superiore a mt. 2,00;

m) abbattimento di alberi in parchi e giardini privati ed in complessi alberati di valore ambientale;

n) apertura e modifica di accessi privati sulle fronti stradali o su aree pubbliche;

o) costruzione di monumenti,  tettoie, pensiline o verande, anche provvisorie, in luoghi aperti o prospettanti pubbliche strade o piazze;

p) opere e costruzioni relative all’apertura e coltivazione di cave e torbiere, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

 

 

webmaster Erina Gaeta