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E'
subordinata a concessione l'esecuzione delle seguenti
opere:
a) nuove
costruzioni;
b) opere
di urbanizzazione secondaria e quelle di urbanizzazione primaria
che comportano, per dimensioni o caratteristiche, una rilevante
trasformazione urbanistica del territorio;
c)
ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni totali o parziali;
d)
trasformazione alla distribuzione interna, con esclusione delle
opere di cui al successivo art.5.;
e)
ristrutturazione di fabbricati, con esclusione degli interventi di
cui al successivo art. 4.1., lettere a) e b);
f)
interventi volti, anche senza lesecuzione di opere edilizie a
mutare destinazione duso in singole unitā immobiliari e in unitā
immobiliari residenziali;
g)
interventi volti, anche senza lesecuzione di opere edilizie, a
frazionare singole unitā immobiliari in pių unitā;
h)
modifiche dei fronti di fabbricati prospicienti pubbliche strade o
piazze;
i) chioschi
permanenti o provvisori;
l) muri di
sostegno con altezza superiore a mt. 2,00;
m)
abbattimento di alberi in parchi e giardini privati ed in
complessi alberati di valore ambientale;
n) apertura
e modifica di accessi privati sulle fronti stradali o su aree
pubbliche;
o)
costruzione di monumenti, tettoie, pensiline o verande, anche
provvisorie, in luoghi aperti o prospettanti pubbliche strade o
piazze;
p) opere e
costruzioni relative allapertura e coltivazione di cave e
torbiere, previa deliberazione del Consiglio Comunale.
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