|
Non sono
soggette a concessione edilizia, bensì ad autorizzazione
le seguenti opere:
a)
interventi di straordinaria manutenzione, cioè le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
b)
interventi di restauro conservativo, cioè quelli rivolti a
conservare l'organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso,
ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
c) opere
costituenti pertinenze o impianti tecnologici a servizio di
edifici esistenti e per l'impianto di prefabbricati ad una sola
elevazione non adibiti ad uso abitativo;
d) opere di
urbanizzazione primaria, che non comportano, per dimensioni o
caratteristiche, una rilevante trasformazione urbanistica del
territorio;
e)opere per
consentire l'occupazione di suolo mediante deposito di materiali o
esposizioni di merci a cielo libero;
f)
cappelle, edicole monumenti funerari in genere;
g)
escavazione di pozzi e strutture ad essi connesse;
h)
costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle di fondi
rustici di cui al punto b) del successivo art. 6.;
i)
costruzione di strade interpoderali o vicinali e di strade
poderali aventi larghezza maggiore di mt. 3,00;
l)
costruzione o trasformazione di vetrine, collocazione di insegne,
mostre cartelli o affissi pubblicitari, corpi illuminanti;
m)
demolizioni, rinterri e scavi che non riguardino le coltivazioni
di cave e torbiere;
n)
collocazione box prefabbricati di modeste dimensioni e senza opere
permanenti.
o) muri di
sostegno con altezza inferiore o uguale a mt. 2,00.
|